Attestazione sui contratti a canone concordato per beneficiare della cedolare secca
A seguito di interpello proposto dal SUNIA, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire che permettono di beneficiare della cedolare secca pari al 10% sui canoni, questo in sede locale per la stipula di contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato.
Viene ricordato che la norma prevede che le parti di un contratto di locazione possono farsi assistere nella definizione del contratto dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.
Per i contratti di locazione a canone agevolato concordato “non assistiti” le parti sono, invece, tenute ad acquisire un’attestazione, rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea che per i contratti a canone concordato ‘non assistiti’, l’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni.
Di seguito l’Agenzia delle Entrate precisa che, nonostante nel D.M. non sia previsto alcun obbligo in capo alle parti contrattuali di allegare l’attestazione, in sede di registrazione, l’allegazione appare, peraltro, opportuna al fine di documentare la sussistenza dei requisiti, laddove il contribuente chieda di fruire dell’agevolazione prevista.
Aggiornato al 06/04/2018
Comments are currently closed.