I vantaggi fiscali del regime forfettario
La Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) ha introdotto nel nostro ordinamento, a decorrere dal 1 gennaio 2015 un nuovo regime fiscale agevolato denominato Regime Forfettario destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti.
Dal 2016 il nuovo regime forfettario è diventato l’unico regime agevolato che può essere utilizzato sia dai contribuenti che intendono intraprendere una nuova attività che dai soggetti già in attività, previa la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa ad eccezione di coloro che fino al 2015 si sono avvalsi del regime dei nuovi minimi i quali possono continuare ad applicarlo in via transitoria e fino alla scadenza naturale.
Proprio perché aperto a tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, la norma ha introdotto dei requisiti per l’accesso e la permanenza negli esercizi successivi che vanno verificati nell’anno precedente a quello di adozione del regime agevolato (quindi per chi intende usufruirne dal 2017 i requisiti vanno verificati sui dati del 2016); in caso di inizio attività l’accesso al regime va effettuato presumendo il possesso dei requisiti di legge.
Requisiti | Dettagli |
Limite dei ricavi e compensi | Da € 25.000 ad € 50.000 a seconda dell’attività esercitata |
Spese per lavoro dipendente e assimilati | Non superiori ad € 5.000 lordi |
Beni strumentali | Costo complessivo non superiore ad € 20.000 |
Il regime forfettario cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di accesso sopra esposti.
Sono previste alcune specifiche situazioni al ricorrere delle quali è precluso l’accesso al regime forfettario (comma 57 Legge 190/2014)
I contribuenti in regime forfettario sono esonerati da buona arte degli adempimenti previsti dalla normativa sull’imposta sul valore aggiunto.
Le principali caratteristiche da un punto di vista IVA del nuovo regime sono:
- divieto di rivalsa dell’IVA: non addebita l’IVA sulle fatture emesse, scontrini o ricevute fiscali;
- divieto di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVAaddebitata sugli acquisti;
- esonero di assoggettare i compensi/ricavi a ritenute alla fonte, previo rilascio di apposita dichiarazione;
- esonero tenuta e registrazione scritture contabili, salvo la numerazione/conservazione delle fatture d’acquisto/bollette doganali, l’obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
- esonero invio liquidazioni IVA;
- esonero invio spesometro;
- non sono soggetti agli studi di settore/parametri.
La novità maggiormente rilevante del nuovo regime forfettario sta nelle modalità di determinazione del reddito da assoggettare a tassazione.
Il reddito imponibile sarà determinato applicando ai ricavi e compensi percepiti nel periodo d’imposta il coefficiente di redditività previsto in funzione del codice ATECO che contraddistingue l’attività svolta, e sul reddito così determinato, al netto dei contributi previdenziali versati, andrà applicata un’imposta sostitutiva pari al 15%.
Pertanto non assumono alcuna rilevanza le spese sostenute nel periodo, siano esse inerenti o meno all’attività svolta dal contribuente. Le uniche spese che possono essere portate in deduzione sono i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
L’imposta del 15% è sostitutiva dell’imposta sui redditi (irpef), delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (irap).
Le agevolazioni per start up previste dal nuovo regime forfettario verranno analizzate in un prossimo articolo.
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