Forfettari riaddebito bollo in fattura
Il contribuente in regime forfettario è tenuto ad evidenziare l’imposta di bollo, pari a 2 euro, in presenza di fatture di ammontare superiore ad euro 77,47.
Il soggetto che emette la fattura ed il soggetto committente rispondono in solido del debito relativo all’imposta di bollo.
Da sempre il riaddebito del bollo in capo al cliente finale era stato letto quale riaddebito di una “anticipazione in nome e per conto”, e quindi una mera posta finanziaria, irrilevante ai fini reddituali.
Di avviso diverso l’Agenzia delle Entrate, che nella risposta ad interpello n. 428/2022 ha evidenziato che l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o sulle ricevute resta sempre, in prima battuta, a carico del soggetto che consegna o spedisce la fattura, in quanto per tali documenti l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine;
di conseguenza, l’obbligo di assolvere il bollo, a parere dell’Agenzia, grava sempre in primis sul soggetto emittente, e se l’ammontare del bollo viene ad essere ribaltato sul cliente finale, allora si tratta di voce imputabile a ricavo o compenso per il contribuente in regime forfettario, e non di rimborso di anticipazione di spesa in nome e per conto del cessionario/committente.
Conseguenze
Volendo accogliere l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate, il riaddebito del bollo diviene a tutti gli effetti un ricavo / compenso, al pari di un qualsiasi altro rimborso spese che non sia riconducibile ad una anticipazione in nome e per conto effettuata per conto del cliente finale.
Di conseguenza, i 2 euro di bollo:
- entrano a far parte della base imponibile per il conteggio della rivalsa INPS 4% (per gli iscritti alla Gestione Separata);
- entrano a far parte della base imponibile per il conteggio della cassa di previdenza (es. Inarcassa, Cassa Forense, ..);
- entrano a far parte dei ricavi / compensi, rilevanti ai fini della determinazione del reddito;
Per chi emette già fattura elettronica se i 2 euro di bollo oggetto di riaddebito devono essere considerati quale ricavo / compenso, allora l’operazione deve essere rappresentata quale operazione non soggetta ad IVA ex art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 – regime forfettario – ovvero codice natura IVA N2.2.
Secondo le nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate la fattura si presenta come segue:
Esempio con riaddebito del bollo
Corpo fattura:
ATTENZIONE: Il bollo entra a far parte del compenso, pertanto costituisce base di calcolo anche per la Cassa di Previdenza e assume codice natura IVA N2.2
Si evidenzia che le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate continuano a suscitare perplessità.
Esempio senza riaddebito del bollo:
Corpo fattura:
ATTENZIONE: Indipendentemente dal fatto che il bollo sia oggetto di riaddebito o meno, ed indipendentemente dalle modalità del riaddebito stesso, in ogni caso occorre dare evidenza del fatto che la fattura sconta l’imposta di bollo (vedasi campo importo bollo);
in caso di dimenticanza, comunque, il documento sarà “intercettato” dal Sistema di Interscambio e l’ammontare del bollo richiesto sarà versato dal soggetto che ha emesso la fattura.
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