Imposta di bollo su fatture cartacee
Anche per l’anno 2023 permane il divieto di emissione di fattura in formato elettronico a carico dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie a favore delle persone fisiche, oggetto di trasmissione al sistema Tessera Sanitaria (STS).
L’imposta di bollo resta comunque dovuta, nella misura di due euro, per ciascuna fattura cartacea in regime di esenzione IVA di ammontare superiore ad euro 77,47 euro.
In presenza di un numero elevato di fatture cartacee, può risultare comodo assolvere l’imposta di bollo, invece che mediante apposizione del contrassegno, in modalità virtuale.
L’assolvimento virtuale del bollo sulle fatture elettroniche segue regole
diverse, e viene gestito interamente tramite Sistema di Interscambio.
Per l’assolvimento in modalità virtuale bisognerà presentare istanza diretta alla direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. L’istanza deve specificare il numero presunto di fatture cartacee emesse durante l’anno sul quale versare un anticipo di imposta di bollo.
Su ciascuna fattura emessa deve essere indicato che l’assolvimento del bollo avviene in modalità virtuale, riportando la dicitura “IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODALITA’ VIRTUALE – AUTORIZZAZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI… NUMERO… DEL …”
Entro il 31 gennaio dell’anno successivo occorre presentare una dichiarazione telematica con la quale vengono dichiarati i bolli assolti virtualmente nell’anno precedente, e si procede all’eventuale conguaglio del debito.
Aggiornato al 27/01/2023