Il regime contributivo per i contribuenti forfettari
A favore delle imprese che adottano il regime forfettario è prevista la possibilità di scegliere uno specifico regime contributivo agevolato.
Ai sensi del comma 77, il reddito forfettario costituisce base imponibile ai fini previdenziali e su tale reddito va applicata la contribuzione ridotta del 35% anche all’eventuale parte di reddito eccedente il minimale.
Il regime contributivo agevolato ha natura facoltativa.
L’interessato deve inviare un’apposita domanda telematica, disponibile nel Cassetto previdenziale accessibile dal sito Internet dell’INPS, entro il 28.2 dell’anno entro il quale intende usufruire del regime agevolato oppure, se si apre una nuova attività in corso d’anno, nel momento in cui si riceve il provvedimento di iscrizione all’istituto previdenziale. La domanda non va ripresentata gli anni successivi.
L’uscita dal regime agevolato può avvenire se vengono meno i requisiti che ne hanno consentito l’applicazione, per scelta del contribuente o per una comunicazione all’INPS da parte dell’agenzia delle entrate che informa che il soggetto non ha mai aderito al regime forfettario o non ha mai avuto i requisiti per aderire.
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