Cartelle rottamazione “Bis”
La Finanziaria 2018 con il D.L. 148/2017 ha esteso l’ambito di applicazione della definizione agevolata, anche ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1.1.17 al 30.9.2017 e consente l’estinzione del debito, evitando di corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
La definizione:
- si perfeziona con il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi nonché delle somme maturate a favore dell’Agente della riscossione (a titolo di aggio/rimborso spese per procedure esecutive o notifiche di cartelle di pagamento);
- può essere anche parziale, ossia riguardare un singolo carico iscritto a ruolo / affidato.
Ai fini della definizione, il soggetto interessato alla c.d. “rottamazione–bis” deve:
- manifestare la volontà di avvalersene presentando l’istanza entro il 15.5.2018 con l’apposito modulo;
- effettuare il pagamento delle somme dovute in unica soluzione entro il mese di luglio 2018 o in un massimo di 5 rate di pari importo (20%) alle seguenti scadenze:
2018 Luglio, settembre, ottobre, novembre
2019 Febbraio.
Questa volta per accedere alla definizione agevolata non occorre essere in regola con i pagamenti delle rate di eventuali dilazioni richieste, pertanto che ha intenzione di aderire alla nuova rottamazione può interrompere subito i pagamenti rateali.
Il D.L. 148/2017 ammette altresì la possibilità di accedere alla Definizione Agevolata dei carichi ai debitori che in precedenza erano stati esclusi perché non in regola con il pagamento delle rate, in scadenza al 31/12/2016, dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016. A tale proposito:
- la nuova richiesta di adesione alla Definizione Agevolata può essere presentata entro il 31 dicembre 2017:
- dovranno essere versate entro il 31 maggio 2018, le rate scadute alla data del 31 dicembre 2016 e non corrisposte riferite al piano di dilazione originario;
- in caso di mancato versamento l’istanza è improcedibile;
- gli importi dovuti in seguito alla riammissione alla definizione agevolata, compresi gli interessi di dilazione, possono invece essere pagati in un numero massimo di 3 rate scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018.
Inoltre il D.L. 148/2017 consente al debitore ammesso alla “prima Definizione Agevolata” che non ha pagato le rate scadenti a luglio e settembre o le ha pagate in misura ridotta, di effettuare entro il 30 novembre 2017 il pagamento delle stesse nonché quella scadente il 30 novembre, di poter in tal caso, essere riammesso alla “rottamazione” senza ulteriore addebito e quindi procedere al pagamento regolare delle altre due rate scadenti il 30 aprile e il 30 settembre 2018.
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Aggiornato alla data del 3/11/2017
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