Pubblicato in G.U. l’atteso Decreto “Cura Italia” Covid-19
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70 il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che entra in vigore a partire dal 17 marzo 2020.
In particolare, tra le misure fiscali adottate dal Decreto in esame si segnalano le seguenti:
- proroga al 20 marzo 2020 per tutti i soggetti(compresi quelli con ricavi o compensi 2019 superiori ad euro 2.000.000) dei versamenti dovuti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni in scadenza il 16 marzo (art. 60);
- sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di marzo delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i soggetti rientranti nei settori più esposti all’emergenza, ossia quelli individuati dall’art. 61, del Decreto in esame; tali somme dovranno essere versate, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, oppure
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio.
- sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Tuttavia, è stato disposto che gli adempimenti legati alla dichiarazione dei redditi precompilata rimangano fissati secondo quanto stabilito dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9;
- per i contribuenti con ricavi o compensi 2019 non superiori ad euro 2.000.000, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, ossia quelli relativi a:
- ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta
- imposta sul valore aggiunto;
- contributi previdenziali e assistenziali,premi per l’assicurazione obbligatoria.
- Tali versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro l’1 giugno 2020 (in quanto il 31 maggio 2020 cade di domenica). Per i contribuenti con sede nelle Province di Bergamo,Cremona, Lodi e Piacenza in relazione all’IVA non assume rilevanza il volume di ricavi/compensi.
Il Decreto, tra le numerose misure previste per il sostegno economico- finanziario a famiglie e imprese, introduce nuove disposizioni in materia di:
- ammortizzatori sociali in tutto il territorio nazionale
- congedi e indennità per i lavoratori del comparto pubblico e privato;
- indennità una tantum di ammontare pari a 600 euro in favore delle seguenti categorie di lavoratori:
- liberi professionisti titolari di partita iva (attiva alla data del 23 febbraio 2020) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data),iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni Commercianti e Artigiani, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (tipo Enasarco o altre)
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data;
- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione ·
- Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati
- proroga dei termini per le domande di disoccupazione;
- lavoro agile;
- sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi INAIL per alcune aziende;
- sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi;
- crediti di imposta: tra cui ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione,relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile in compensazione
- sospensione delle procedure di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggetto;
- premi ed erogazioni liberali ai lavoratori dipendenti.
Attualmente mancano i decreti attuativi.
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