Novità ROTTAMAZIONE “BIS”
Con il DL 14/2017 convertito dalla Legge 172/2017 è stata introdotta una importante novità alla “Rottamazione Bis”:
- è possibile accedere alla rottamazione anche da parte dei soggetti che non avevano aderito alla precedente rottamazione, cioè per quelle somme iscritte nei carichi affidati all’Agenzia delle riscossioni dall’anno 2000 al 2016 per i quali non era stata presentata domanda di definizione agevolata, evitando di corrispondere sanzioni e interessi.
- L’istanza di adesione va presentata entro il 15 MAGGIO 2018.
- L’agente della riscossione comunicherà al debitore entro il 30 SETTEMBRE 2018 le somme da pagare e le relative scadenze.
- Le rate concesse saranno un massimo di 3: 40% ottobre 2018 – 40% novembre 2018 – 20% febbraio 2019.
A seguito della presentazione dell’istanza e fino alla scadenza della prima/unica rata delle somme dovute:
- è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, se presenti dilazioni in essere, scadenti successivamente alla data della presentazione della definizione agevolata;
- sono sospesi i termini di prescrizione/decadenza per il recupero dei carichi pendenti;
- l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere fermi amministrativi/ipoteche, ne proseguire azioni di recupero coattivo precedentemente avviate.
E’ confermata l’applicazione della definizione agevolata, anche ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1.1.17 al 30.9.2017 e consente l’estinzione del debito, evitando di corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
La definizione:
- si perfeziona con il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi nonché delle somme maturate a favore dell’Agente della riscossione (a titolo di aggio/rimborso spese per procedure esecutive o notifiche di cartelle di pagamento);
- può essere anche parziale, ossia riguardare un singolo carico iscritto a ruolo / affidato.
Ai fini della definizione, il soggetto interessato alla c.d. “rottamazione–bis” deve:
- manifestare la volontà di avvalersene presentando l’istanza entro il 15.5.2018;
- effettuare il pagamento delle somme dovute in unica soluzione entro il mese di luglio 2018 o in un massimo di 5 rate di pari importo (20%) alle seguenti scadenze:
2018 Luglio, settembre, ottobre, novembre – 2019 Febbraio.
A seguito della presentazione dell’istanza e fino alla scadenza della prima/unica rata delle somme dovute:
- è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, se presenti dilazioni in essere, scadenti successivamente alla data della presentazione della definizione agevolata;
- sono sospesi i termini di prescrizione/decadenza per il recupero dei carichi pendenti;
- l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere fermi amministrativi/ipoteche, ne proseguire azioni di recupero coattivo precedentemente avviate.
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Aggiornato alla data del 06/12/2017
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