ROTTAMAZIONE QUATER
L’art. 1, commi da 231 a 252, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 ha introdotto la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Al pari della precedente edizione dell’istituto, possono accedere alla rottamazione anche i contribuenti titolari di dilazioni ex art. 19 del DPR 602/73 (in corso o già decaduti) senza essere tenuti preventivamente a versare le rate scadute o in scadenza sulle predette dilazioni.
Ai fini della definibilità non rileva la data di notifica/spedizione della cartella di pagamento o dell’accertamento esecutivo/avviso di addebito, ma la data in cui è stato consegnato il ruolo all’ente per la riscossione o è stato affidato il credito (accertamento esecutivo).
Sono definibili:
sanzioni amministrative di natura fiscale e contributiva;
sanzioni tributarie (es. violazioni da RW o sulla trasmissione telematica delle dichiarazioni ex. Art. 7-bis del DLgs. 241/97);
sanzioni (o somme aggiuntive) connesse ai contributi previdenziali relative a contributi gestiti dall’INPS e dall’INAIL, ma altresì dalle Casse di previdenza professionali o di altra natura, a condizione che il sistema di riscossione sia quello del ruolo ex DLgs. 46/99.
Non sono definibili:
· i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
· i carichi relativi a:
– somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
– crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
– multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
– “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.
· i carichi affidati dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA);
· i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non provvedono, entro il 31 gennaio 2023, ad adottare uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.
La dichiarazione di adesione alla rottamazione va necessariamente presentata utilizzando un’apposita istanza entro e non oltre il 30 aprile 2022, a pena di decadenza.
A seguito della presentazione della domanda l’Agenzia delle Entrate-Riscossione informa il debitore circa l’esito della domanda di rottamazione presentata, inviando al medesimo una comunicazione di accoglimento o di diniego entro il 30 giugno 2023.
Si possono presentare diverse istanze di rottamazione con l’unico vincolo che la stessa cartella può essere inclusa in una sola istanza, pertanto la domanda entro il 30 aprile 2023 è sempre integrabile.
È prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata:
• in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
• oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023
La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”). I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 unitamente ai moduli di pagamento.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Aggiornato al 26/01/2023